tirocini e abiliatazioni Insegnamento 2011/12

Lavoro e Professioni nell'ambito delle scienze motorie

tirocini e abiliatazioni Insegnamento 2011/12

Messaggioda lenny76 » 29 ott 2011, 12:53

salve a tutti,

Una domanda per chi ha il titolo di laurea magistrale e gli interesserebbe l'insegnamento, so che c'è un corso che dovra iniziare per il tirocinio attivo di insegnamento, "TFA" ma le domande per far parte del corso di tirocinio dove si fanno????

Io ho saputo e fatto la domanda per inclusione in graduatoria ad Agosto, e la sto facendo ormai dal 2004.....altro non ho saputo se non da articoli di giornale!!
voi sapete dove chiedere e la scadenza????

Grazie
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Re: tirocini e abiliatazioni Insegnamento 2011/12

Messaggioda GIONATHA24 » 31 ott 2011, 21:32

dipende dalla tua regione...qual è ??????????? da li puoi vedere se è attivo gia il tirocinio rivolgendoti all ufficio generale scolastico
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Re: tirocini e abiliatazioni Insegnamento 2011/12

Messaggioda lenny76 » 31 ott 2011, 23:34

Grazie!
La regione è il lazio.....se è attivo devo fare una richiesta scritta?? ci sono delle scadenze??
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Re: tirocini e abiliatazioni Insegnamento 2011/12

Messaggioda GIONATHA24 » 2 nov 2011, 15:47

a quanto ho capito sei iscritto nelle graduatorie ed è gia un qualcosa...ma non vorrei dire un assurdità ma credo che se sei iscritto nelle graduatorie non ti conviene fare il tirocinio...però nn saprei...devi chiedere all ufficio regionale scolastico...o provinciale...è lo stesso...spero di esserti stato d aiuto anche se in minima parte
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Re: tirocini e abiliatazioni Insegnamento 2011/12

Messaggioda momie » 7 nov 2011, 13:46

il Miur non ha ancora stabilito quando verranno attivati i TFA e soprattutto in quali università verranno attivati (sono le università che si propongono per l'attivazione) un'altra cosa ke non si sa sono i posti a disposizione!
forse dovremmo saperne di più questa settimana perché ci sarà un incontro sindacati-Miur... se sei iscritto in graduatoria e non fai l'abilitazione resterai sempre in III Fascia e tutti quelli con l'abilitazione ti scavalcheranno..
pensa ad una scuola che ha la possibilità di scegliere tra un docente abilitato ed uno no...è normale che scelga quello abilitato...
Per accedere al tfa bisogna superare un concorso formato da tre prove...
- la prima verte su competenze linguistiche e comprensione dei testi (parte scritta a domande chiuse)... FORSE SI FARA' A FINE GENNAIO 2012
- la seconda è specifica per l'insegnamento scelto (è una prova scritta, dovrebbe essere a domande aperte)
- la terza parte orale specifica per l'insegnamento...
questo è quello che si trova per ora in internet, ma in realtà bisogna prendere tutto con le pinze in quanto il Miur non ha ancora pubblicato molto...
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Re: tirocini e abiliatazioni Insegnamento 2011/12

Messaggioda lenny76 » 8 nov 2011, 10:14

Grazie momie!!
preziosissimo.
ma per poter fare il concorso devo presentare domanda??? e Dove?? Alle università???
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Re: tirocini e abiliatazioni Insegnamento 2011/12

Messaggioda momie » 8 nov 2011, 10:21

non ne ho la certezza, ma credo alle università che organizzano...comunque dobbiamo aspettare le linee guida dal Miur e poi scopriremo tutto!!!! Ho letto che sei del Lazio, se scopro qualcosa ti faccio sapere!! io sono di milano e ho sentito che nel nord, per scienze motorie, dovrebbero attivare solamente un corso per 6-7 regioni.... aiutoooo
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Re: tirocini e abiliatazioni Insegnamento 2011/12

Messaggioda lenny76 » 23 nov 2011, 15:51

grazie momie se sai qualcosa facci sapere....Qui è buio pesto!!!
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Re: tirocini e abiliatazioni Insegnamento 2011/12

Messaggioda momie » 24 nov 2011, 10:49

Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 (non ci sono ancora nuove notizie, ma almeno ora abbiamo il decreto)

Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

ART. 1

(Accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado)
■1) L’ammissione degli studenti ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, di seguito denominato "Decreto", avviene nei limiti della programmazione, secondo le modalità indicate al citato art. 15, integrate con le disposizioni di cui al presente provvedimento.
■2) Le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento delle prove d’accesso.
■3) Possono partecipare alle prove di accesso coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare previsto a livello nazionale, fissata dal decreto direttoriale di cui al comma 7:
■a) sono in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22 o in possesso di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22;
■b) abbiano conseguito il titolo di cui alla lettera a) a condizione che alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero nell’anno accademico 2010-2011, fossero iscritti al relativo corso di laurea magistrale o specialistica;
■c) per le classi di concorso A029 e A030, risultano in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica.

■4) I soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b) devono altresì essere in possesso alla data di scadenza delle iscrizioni fissata dal decreto di cui al successivo comma 7, degli esami o dei crediti formativi universitari che danno titolo all’insegnamento nelle rispettive classi di concorso.
■5) Le prove di accesso hanno per oggetto i programmi di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso, previsti: ■a) dalle indicazioni nazionali, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 come aggiornate dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, "Indicazioni per il curricolo";
■b) dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211 concernente lo schema di regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
■c) dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, "Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";
■d) dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 luglio 2010, n. 65 "Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87".

■6) Ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Decreto la prova di accesso consta di: ■a) un test preliminare predisposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
■b) una prova scritta predisposta da ciascuna università;
■c) una prova orale.

■7) Il calendario del test preliminare di cui al comma 6, lettera a), è definito con successivo Decreto Direttoriale della competente Direzione Generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
■ Il test preliminare mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso e le competenze linguistiche di lingua italiana.
■9) Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare l’unica esatta. Un numero pari a 10 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso.
■10) La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata di tre ore.
■11) Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30.
■12) L’articolazione della prova scritta di cui al comma 6, lettera b), valutata in trentesimi, è stabilita dalle università o dalle istituzione di alta formazione artistica, musicale, coreutica, secondo i seguenti criteri: ■a) l’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce;
■b) la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;
■c) nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di tirocinio formativo attivo;
■d) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento della lingua italiana, è prevista comunque una prova di analisi del testo;
■e) nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento delle lingue classiche è prevista comunque una prova di traduzione;
■f) nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova scritta può essere integrata da una prova pratica in laboratorio.

■13) Per essere ammesso alla prova orale di cui al comma 6 lettera c), il candidato deve conseguire una votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30. Nel caso di cui al comma 12 lettera f), il voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti nella prova scritta e nella prova di laboratorio, ciascuno dei quali deve essere comunque non inferiore a 21/30.
■14) La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso. Nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per cui si richiede l’accesso al percorso di tirocinio formativo attivo, nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova pratica.
■15) I soli titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti nell’allegato A, parte integrante del presente decreto.
■16) La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni non inferiore a 21/30 per il test, non inferiore a 21/30 per la prova scritta e non inferiore a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche; nel caso di ulteriore parità o nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane.
■17) E’ ammesso al tirocinio formativo attivo, secondo l’ordine della graduatoria di cui al comma 16, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l’accesso, indicato nel bando.
■18) La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso integrata con altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi.
■19)Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del Decreto, ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.

ART. 2

(Bando per la procedura di accesso)
■1) Per l’accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 1, comma 1, ciascuna università emana, una volta completate le procedure per l’attivazione dei corsi, in base alla programmazione definita con decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 5 del Decreto, il relativo bando che prevede: ■a) il numero dei posti disponibili;
■b) disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni;
■c) le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove non diversamente disposto dagli atenei;
■d) le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.


ART.3

(Studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento)
■1) Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.


ART.4
(Norma finanziaria)
■1) Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Roma, 11 novembre 2011



f.to IL MINISTRO
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Re: tirocini e abiliatazioni Insegnamento 2011/12

Messaggioda momie » 24 nov 2011, 10:53

Qualche altra notizia utile..... =)

Come si forma la graduatoria:

Si sommeranno i punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare con votazione non inferiore a 21/30 la prova scritta con votazione non inferiore a 21/30 e la prova orale con votazione non inferiore a 15/20 per la prova orale. A questi si aggiunge il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli.
In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche; nel caso di ulteriore parità o nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane.

AMMESSI IN SOVRANNUMERO

Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del Decreto [ Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle Ssis, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse], ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.

Quando si svolgerà la prova?

Nel decreto non è indicata la data, il calendario sarà fissato con Decreto Direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Quando sarà possibile presentare le domande per partecipare alle prove?

Il Miur emanerà uno specifico provvedimento per fissare la data entro la quale i candidati debbano presentare la domanda di iscrizione alla prova di accesso.

Quanto costerà il corso?

Il decreto fissa un unico criterio, ossia "Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", pertanto le spese sono a carico dei corsisti.
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