da paolo miranda » 23 gen 2012, 17:59
.....si ho riso anche io come te....ma poi ho letto il decreto...........
"PROFILO
Il Massaggiatore Sanitario ( Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici) è una professione che rientra nella categoria delle arti sanitarie ausiliarie. Il percorso formativo è riconosciuto del MINISTERO DELLA SALUTE e sfocia in una Qualifica professionale inserita nell'elenco delle Professioni Sanitarie.
Il Massoterapista opera in autonomia o in collaborazione con altre figure sanitarie in regime di professione libera o subordinata, in strutture sanitarie pubbliche o private.
Svolge le proprie mansioni nell'ambito nel massaggio terapeutico, sportivo e del benessere.
Esercita la propria attività anche mediante l'uso degli apparati elettromedicali.
Il Massaggiatore è una professione dell'area della riabilitazione, esegue i trattamenti con le migliori tecniche di massaggio e con terapie naturali quali l'idroterapia e la balneoterapia.
Esegue inoltre trattamenti di prevenzione in ambito sportivo e del benessere.
In particolare le prestazioni del Massaggiatore sono rivolte a persone, di qualunque età, sofferenti a causa di malattie, infortuni o disturbi congeniti dell'apparato locomotore e a persone sane che desiderano migliorare la propria motricità.
Egli ricorre prevalentemente a tecniche o applicazioni passive volte ad attenuare, eliminare o prevenire gli stati patologici, quali per esempio dolori, problemi posturali e tensioni muscolari., con l'obiettivo di recuperare, mantenere e promuovere le normali funzioni motorie.
Interviene operando con i soli mezzi del massaggio o delle terapie a lui consentite, ricorrendo, se necessario, ad una collaborazione interprofessionale con altre figure sanitarie. Il Massaggiatore sanitario esercita la propria attività in base alle leggi vigenti.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• Costituzione art. 117 comma 3
• Legge 23/06/1927 n. 1264 artt. 1 e 3
• R.D. 31/05/1928 n. 1334 artt.1-3, 9, 14-16, 19-21
• R.D. 27/07/1934 n. 1265 (TULS) artt. 99 e 140
• D.P.R. 15/01/1972 n. 10 art. 1 lettera f
• Decreto Min. Salute e Min. Economia e Finanze 17/05/2002 art. 1
• Direttiva 2005/36/CE 7/09/2005 • Decreto Legislativo 9/11/2007 n. 206 art. 1
• Decreto Regione Lombardia 6/10/2009 n. 10043 L
a legge 23/06/1927 n. 1264 prevede espressamente, nella categoria delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e in particolare all'interno del profilo dell'infermiere, la figura del Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, subordinando l'esercizio di essa al possesso di una speciale licenza, disponendo nel contempo il potere del Prefetto di disporre la chiusura del locale dove l'arte sanitaria fosse stata abusivamente esercitata.
L'esistenza di tale figura sanitaria viene poi ribadita dal R.D. 31/05/1928 n. 1334, che stabilisce norme dettagliate per l'abilitazione e l'esercizio di detta arte sanitaria.
Abilitazione ed esercizio che, successivamente, il R.D. 27/07/1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) sottopone a vigilanza. E si ribadisce la necessità di una licenza rilasciata da scuole appositamente istituite.
In epoca più recente il D.P.R. 15/01/1972 n. 10 ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative concernenti la formazione professionale diretta allo svolgimento delle arti sanitarie ausiliarie.
In attuazione della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo, il Decreto Legislativo 9/11/2007 n. 206 ha confermato che questo profilo sanitario è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, qualora detta Qualifica professionale sia stata acquisita in un altro Stato membro dell'Unione Europea.
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, la disciplina della figura del Massaggiatore è oggetto della potestà legislativa concorrente fra Stato e Regioni in materia di professioni, come esplicitato dall'art. 117 comma 3. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, sebbene la legislazione regionale debba osservare i principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato.
E' importante sottolineare che le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265, sono esenti dall' I.V.A., così come ribadito dal Decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002. Un ulteriore notevole vantaggio legato all'ottenimento di tale Qualifica professionale.
Infine la Regione Lombardia con Decreto 6/10/2009 n. 10043 consente di attivare i corsi formativi abilitanti per l'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, desunti dall'esperienza comunitaria e, come tale, apprezzata dallo Stato italiano ai fini del riconoscimento del suddetto titolo.
Al termine di tali corsi e a seguito di esame finale, viene rilasciato l'attestato di abilitazione all'esercizio della suddetta arte sanitaria ausiliaria, con valenza di Qualifica professionale e, come tale, avente pieno valore legale su tutto il territorio nazionale e comunitario."
....adesso puoi anche ridere o piangere....